STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NATURISTI CAMPANIA

 APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 16/01/2008    

Articolo 1 - Natura e caratteristiche dell'Associazione.

1.1 - L'Associazione UNI Campania, che appresso verrà indicata solo come "associazione", è regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, con le seguenti caratteristiche, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della legge 266/91, ed al decreto del Ministero dell’industria, commercio e artigianato  dall'articolo 41 della legge Regione Campania 9/93.
1.2 - Ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive e svolte gratuitamente ed ogni carica può essere revocata solo dall'organo elettivo che l'ha nominata.
1.3 - È basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
1.4 - È indipendente da partiti politici e da religioni.
1.5 - Rappresenta, nei limiti spettanti quale sezione locale, l'Unione Naturisti Italiani alla quale versa per ogni proprio socio una quota stabilita dal Consiglio direttivo in accordo con il Consiglio direttivo dell'Unione Naturisti Italiani, quindi tutti gli iscritti all'associazione sono iscritti all'Unione Naturisti Italiani, membro della Federazione Naturista Italiana, associata alla Federazione Naturista Internazionale, di cui ricevono tessera internazionale per l'accesso in tutte le strutture, club, iniziative naturiste nel mondo.
1.6 - Non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione.

2.1 - L’associazione promuove e diffonde l'idea naturista, nel significato formale e sostanziale attribuitole nello statuto della Federazione Naturista Internazionale.
2.2 - Promuove e diffonde il diritto alla salute e il miglioramento della qualità della vita, con la vita all'aperto, l'esercizio fisico, l'alimentazione naturale e vegetariana, la medicina naturale, il nudismo e la lotta contro l'inquinamento, il consumismo, l'abuso dell'alcool, l'uso del tabacco e delle sostanze stupefacenti.
2.3 - Promuove e diffonde la protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e degli animali non umani.
2.4 - Promuove e diffonde la tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse, con il favorire la reciproca conoscenza dei naturisti della Campania tra loro e con quelli di altre regioni e nazioni, attivando e sostenendo iniziative per la migliore accoglienza locale dei visitatori da tutto il mondo, associati alla Federazione Naturista Internazionale.
2.5 - Promuove e diffonde la pace ed i diritti della persona, rifiutando ogni discriminazione di sesso, razza, nazione o religione, quindi rifiutando modelli sociali in cui la competitività impedisca il rispetto e la somma dell'impegno di ciascuno.

Articolo 3 - Iniziative dell'Associazione.

3.1 – Per conseguire le sue finalità l’associazione potrà prendere tutte le iniziative culturali, informative, editoriali, giuridiche e politiche che riterrà idonee.
3.2 – Per conseguire le sue finalità l’associazione potrà anche collaborare e convenzionarsi con enti e amministrazioni pubbliche, associazioni e movimenti locali, nazionale e internazionali, aventi finalità analoghe.
3.3 – In ottemperanza al 3° capoverso dell’articolo 2 legge 266/91, la funzione di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
3.4 – In ottemperanza al 2° capoverso dell’articolo 2 legge 266/91 il volontario non può essere retribuito, ma gli possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’associazione.
3.5 – Qualora le disponibilità dei soci volontari fossero insufficienti, in ottemperanza al 4° capoverso dell’articolo 3 della legge 266/91 l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, solo in presenza di preventiva copertura finanziaria.

Articolo 4 - Durata dell'Associazione.

4.1 - La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2030.
4.2 - L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per deliberazione di un'Assemblea straordinaria dei soci convocata con tale argomento all'ordine del giorno, con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.


Articolo 5 - Risorse dell'Associazione.

5.1 - In ottemperanza al capoverso 1 dell'articolo 5 della legge 266/91 l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità:
5.1.1 - dai contributi e quote sociali degli aderenti;
5.1.2 - contributi di privati, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili;
5.1.3 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5.1.4 - contributi di organismi internazionali, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili;
5.1.5 - donazioni e lasciti testamentari, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili, che, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, l'associazione accetta con beneficio d'inventario, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente alle finalità associative esplicitate in statuto;
5.1.6 - rimborsi derivanti da convenzioni.
5.2 - L'Associazione non può esercitare attività commerciali o produttive, ma può autorizzare e promuovere attività commerciali o produttive di terzi, in cui sia affiancata la raccolta di contributi per l'Associazione.
5.3 - L'Associazione può acquistare od affittare beni mobili registrati e immobili, occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse con le sue finalità.
5.4 - Nella trascrizione delle acquisizioni dei beni mobili registrati e immobili si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
5.5 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'Unione Naturisti Italiani, o ad altra similare deliberata dell'assemblea che delibera lo scioglimento.

Articolo 6 - Gli Organi dell'Associazione.

6.1 - Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci (che può essere ordinaria e straordinaria) e il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - L'Assemblea dei soci.

7.1 - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta l'anno per:
7.1.1 - approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
7.1.2 – eleggere, ove del caso, il Consiglio direttivo;
7.1.3 - deliberare sui progetti di attività.
7.2 - L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritiene opportuno, o lo richiede almeno un decimo dei soci.
7.2.1 - L'Assemblea straordinaria può deliberare su qualsiasi argomento che sia stato precedentemente inserito nell'ordine del giorno. L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria è fissato dai richiedenti.
7.3 - La convocazione dell'Assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) è indetta dal Presidente nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal Consiglio Direttivo, mediante invito ad ogni socio in regola con i pagamenti, inviato almeno 15 giorni prima, nonché affissione di avviso nella sede sociale almeno 15 giorni prima.
7.3.1 - L'invio della convocazione assembleare può avvenire con posta ordinaria o, se accessibili e più convenienti, con telefax o posta elettronica o recapito postale privato.
7.3.2 - L'invio della convocazione assembleare conterrà l'ordine del giorno e potrà contenere anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, per il caso che vada deserta la prima.
7.4 - Nelle assemblee ogni socio, con un’anzianità di almeno una intera annualità, ed in regola con il pagamento della quota successiva, può essere portatore di deleghe scritte fino ad un massimo di due.
7.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualora sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
7.5.1 - Le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto vengono prese a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo.

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci con votazione segreta, in cui ogni socio può esprimere fino a quattro nomi. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni nel corso del primo mandato dalla fondazione dell’associazione, tre per i mandati successivi e sono rieleggibili. In caso di parità di voti sarà eletto il socio più anziano di iscrizione.
8.2 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, Vice Presidente Segretario e Tesoriere dell'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite.
8.3 - La cessazione da membro del Consiglio direttivo avviene dopo l’assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo stesso. I membri del Consiglio direttivo pongono le loro dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ne informa gli altri membri, e richiede ai non eletti nella precedente elezione assembleare la conferma della disponibilità al subentro, e tra costoro formalizza il subentro di chi aveva raccolto più voti. In presenza di posti vacanti il Consiglio direttivo può ricoprirli mediante cooptazione.
8.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o ne riceve richiesta da almeno due consiglieri, e comunque almeno ogni tre mesi.
8.5 - Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e delibera tra l'altro sulla convocazione dell'Assemblea dei soci, l'accettazione e l'espulsione dei soci, l'amministrazione dei fondi sociali, l'attuazione delle linee programmatiche decise dall'assemblea dei soci, le regolamentazioni non previste nelle norme vigenti o nel presente statuto o in quello dell'Unione Naturisti Italiani o Federazione Naturista Internazionale.
8.6 - Le decisioni nel Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto degli astenuti. Perché la votazione sia valida occorrono almeno quattro voti diversi dall'astensione.

Articolo 9 - Il Presidente.

9.1 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte all'UNI, ai terzi ed in giudizio, quindi:
a) convoca e presiede le Assemblee dei soci (ordinaria e straordinaria) e le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) vigila sull'esecuzione di tutte le delibere dell’assemblea e del Consiglio;
c) vigila sull’espletamento delle funzioni degli organi dell'associazione, quindi sull'operato del Segretario, Vice Presidente, Tesoriere e dei Consiglieri delegati.
9.2 - Quale rappresentante legale dell'associazione, il Presidente riceve ogni importo o bene indirizzato all'associazione ed effettua i pagamenti e cessioni dovuti dall'associazione, ma in caso di necessità può delegare altri associati.

Articolo 10 – Vice Presidente

10.1 - Il Vice Presidente ha funzione di sostituire il Presidente con sua delega.

Articolo 11 - Il Segretario.

11.1 - Il Segretario in generale dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione, organizzando e coordinando la segreteria ed il lavoro di chi vi presta la propria opera, per:
11.1.1 - l'archiviazione delle documentazione e materiali e l'evasione della corrispondenza;
10.1.2 - la redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che vengono firmati dal Segretario e dal Presidente;
11.1.3 - la rubricazione degli iscritti in ottemperanza all'articolo 3 del decreto Ministero Industria Commercio Artigianato del 14.2.92, e relative comunicazioni alla compagnia di assicurazione ai sensi del capoverso 6 dell'articolo 2 del decreto Ministero Industria Commercio Artigianato del 14.2.92;
11.1.4 - i contatti con gli associati e con le varie iniziative e attività in corso, sorvegliandone il buon andamento, e svolgendo la funzione di riferimento informativo per ogni associato.
11.2 - Il Segretario in qualsiasi momento rende conto del suo operato al Presidente, che, in caso di disaccordo per gravi motivi, può sospenderlo dalle sue funzioni con comunicazione scritta e motivata, convocando d'urgenza il Consiglio Direttivo per deliberare sulla circostanza ed eventuale elezione di nuovo Segretario.


Articolo 12 - Il Tesoriere.

12.1 - Il Tesoriere è depositario e responsabile dei fondi sociali che gli vengono conferiti e provvede alle annotazioni contabili di ogni movimento di cassa nonché di ogni voce patrimoniale, quindi archivia e custodisce i riscontri, documenti e registri contabili.
12.2 - Ogni movimento di cassa o patrimoniale dovrà essere sollecitamente comunicato al Tesoriere.
12.3 - Il Tesoriere, il Presidente ed il Segretario possono operare disgiuntamente su ogni conto bancario o postale su cui siano depositati i fondi sociali, prelevando somme e firmando gli assegni ed i postagiro. Per i depositi essi possono operare disgiuntamente.
12.4 - Il Tesoriere predispone, nella forma più semplice ammessa dalle vigenti normative per le associazioni di volontariato, il bilancio annuale che viene sottoposto dal Presidente prima al consiglio direttivo, poi ai revisori dei conti ed in fine all'assemblea ordinaria dei soci.
12.5 - Il Tesoriere in qualsiasi momento rende conto del suo operato al Presidente, che in caso di disaccordo per gravi motivi può sospenderlo dalle sue funzioni con comunicazione scritta e motivata, convocando d'urgenza il Consiglio Direttivo per deliberare sulla circostanza ed eventuale elezione di nuovo Tesoriere.

Articolo 13 - Iscrizione, revoca e dimissioni dei soci.

13.1 - L'iscrizione all'Associazione avviene inoltrando, da parte degli interessati, domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa dei dati anagrafici, residenza e domicilio, due foto formato tessera, gli estremi di un documento d'identità, e riportando a titolo di referenza il nominativo di persona già appartenente a un'organizzazione naturista.
13.2 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere le ulteriori informazioni che riterrà utili a valutare l'ammissione del nuovo associato.
13.3 - I soci decadono per mancato pagamento della quota associativa annuale protrattosi per oltre tre mesi, e possono essere espulsi se assumono in pubblico un comportamento gravemente contrario allo statuto dell'Associazione o comunque pregiudizievole del suo buon nome o del miglior esito delle sue iniziative o attività.
13.4 - L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.
13.5 - I soci sono tenuti all'inizio di ogni anno solare al pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
13.6 - I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a  fruire dei servizi forniti dall'Associazione, rimborsandone il costo in tutto o in parte se così deciso dal Consiglio Direttivo.
13.7 - I soci possono essere: sostenitori, ordinari, familiari, giovanili, coassociati, corrispondenti ed onorari. I soci familiari sono quelli che convivono con un socio sostenitore od ordinario ed hanno lo stesso domicilio di questo. I soci giovanili sono i figli minorenni di un socio sostenitore od ordinario che convivono con questo. I soci coassociati sono quelli che sono iscritti ad un'altra associazione da cui ricevono il bollino della Federazione Naturista Internazionale. I soci corrispondenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo con l'incarico di rappresentare l'UNI Campania nei rapporti con gli aspiranti soci nella zona o struttura di loro competenza. I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo.
13.8 - Le quote di iscrizione e annuale dei soci familiari, giovanili e coassociati sono ridotte in proporzione alle minori spese per l'invio di comunicazioni e notiziari, inviate solo una per famiglia, o per iscrizioni e tesseramento internazionale, già adempiute dai coassociati Federazione Naturista Internazionale.
13.9 - Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa pagata né ad altro contributo versato.

Articolo 14 - Ulteriori regolamentazioni.

14.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, e non stabilito dalla vigente normativa sulle associazioni di volontariato, si fa riferimento agli statuti dell'Unione Naturisti Italiani e della Federazione Naturista Internazionale.
14.2 - Ogni regola non prevista da questo statuto, né dalla vigente normativa sulle associazioni di volontariato, né dagli statuti dell'Unione Naturisti Italiani o della Federazione Naturista Internazionale, sarà disciplinata dalle decisioni del Consiglio Direttivo.